Associazione di promozione sociale "Sahaja Yoga"
STATUTO
ART. 1
(Denominazione e sede)
E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "Sahaja Yoga" con sede in Via Udine,2 nel Comune di Verona.
ART. 2
(Scopi)
L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
Le finalità che si propone sono in particolare:
a) il benessere psicofisico dei propri soci, finalizzato ad ottenere per ciascuno il proprio equilibrio, la pace interiore, il recupero dei valori spirituali e morali quali parti integranti e specifiche degli esseri umani mediante le tecniche di meditazione individuale e collettiva volte ad ottenere la Realizzazione del Sé ed il risveglio della energia Kundalini con il metodo "Sahaja Yoga";
b) lo sviluppo di un modello di vita aggregante degli esseri umani, in armonia con la natura, con se stessi e con l'ambiente sociale ed una condotta di vita onesta ed amorevole;
c) l'insegnamento e la diffusione di dette tecniche attraverso corsi gratuiti aperti a tutti i cittadini, in particolare nei seguenti settori: la scuola, le Istituzioni Pubbliche, il mondo medico e paramedico, le aziende di ogni tipo, artigiani, commercianti e liberi professionisti; la stampa e mass media, il mondo artistico, i pensionati.
d) aiutare a risolvere i problemi di disagio sociale causati dall'uso delle droghe, dell'alcool, del fumo e sostenere le persone che lo desiderano a liberarsi da queste dipendenze;
e) organizzare manifestazioni artistiche, musicali, teatrali e culturali atte a migliorare il senso della bellezza e l'estetica del comportamento;
f) scrivere, redigere, produrre e pubblicare materiale divulgativo su ogni tipo di supporto che diffonda la conoscenza e la cultura di "Sahaja Yoga";
g) sviluppare ogni tipo di iniziative idonee a tradurre l'ispirazione culturale, umanitaria e sociale dell'Associazione in concrete testimonianze di solidarietà umana
h) il collegamento con tutte le associazioni nazionali e mondiali che operano sotto vario nome per le medesime finalità, con le quali potrà collaborare e che potrà sostenere in vario modo, tra cui elargire somme di denaro.
(Omissis)
ART. 3
(Soci)
Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Ci sono 3 categorie di soci: ordinari, sostenitori e simpatizzanti.
I soci ordinari sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Associazione.
I soci sostenitori sono coloro che erogano contribuzioni volontarie una tantum.
I soci simpatizzanti sono coloro che partecipano a qualsiasi titolo all’attività dell’Associazione, qualora non siano già soci ordinari o sostenitori.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. la quota associativa è intrasmissibile.
(Omissis)
ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
(Omissis)
ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
(Omissis)
ART. 6
(Organi sociali)
(Omissis)
ART. 7
(Assemblea)
(Omissis)
ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)
L'assemblea deve:
approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
fissare l'importo della quota sociale annuale;
(Omissis)
ART. 9
(Validità Assemblee)
(Omissis)
ART. 10
(Verbalizzazione)
(Omissis)
ART. 11
(Consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
(Omissis)
ART. 12
(Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
(Omissis)
ART. 14
(Conto Consuntivo e Bilancio Preventivo)
(Omissis)
ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
(Omissis)
ART. 16
(Disposizioni finali)
(Omissis)
ART. 17
(Consorzi/coordinamenti)
(Omissis)